Download PDF: LEGGE DI BILANCIO 2021

Situazione fondi residui: ecobonus.mise.gov.it

Auto Elettriche categoria M1

Con la Legge di Bilancio 2021 il Governo ha deciso di offrire un contributo del 40% per l’acquisto di un veicolo elettrico. Questo incentivo è dedicato solamente a chi fa parte di un nucleo familiare con ISEE inferiore a 30 mila euro.

Il mezzo dovrà a vere un prezzo di listino non superiore a 30 mila euro (IVA esclusa). Inoltre, il motore non dovrà disporre di una potenza superiore ai 150 kW.

Ai soggetti appartenenti a nuclei fami­liari con indicatore della situazione econo­mica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31dicembre 2021, anche in locazione finanzia­ria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di po­tenza inferiore o uguale a 150 kW, di cate­goria M1, di cui all’articolo 47, comma 2,lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è ricono­sciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al comma 78 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con al­tri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell’ac­quirente.

Per il 2021 è stato istituito un fondo di 20 milioni di euro. L’incentivo sarà disponibile sino alla fine del 2021 o sino al termine del fondo a disposizione. Attenzione, però, questo importante bonus non sarà subito disponibile dal primo gennaio 2021. Infatti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, dovranno essere definite le modalità e i termini per l’erogazione del contributo attraverso un apposito decreto. Questo significa che verosimilmente l’incentivo sarà disponibile dal mese di febbraio.

Fonte: hdmotori.it

Inoltre, i commi da 652 a 656 confermano per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare: per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed a 1.000 euro in mancanza di rottamazione. Il contributo – concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell’IVA – è cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;

Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli di Categoria L

Citroën AMI è un quadriciclo di Classe L6 e rientra in questa sezione.

Con il comma 691 si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018194. 

In dettaglio, il comma 691, prevede che il contributo previsto dall’articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per incentivare l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, sia riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

Si ricorda che la legge di bilancio 2019, ha previsto (comma 1057) un contributo pari al 30% del prezzo (sino ad un massimo di 3.000 euro), inizialmente per l’acquisto nel 2019, anche in locazione finanziaria, di ciclomotri e motocicli nuovi di fabbrica di potenza inferiore o uguale a 11kW di categoria L1e ed L3e, previa consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa tipologia, di cui l’acquirente fosse proprietario o utilizzatore, di categoria euro 0, 1 o 2. L’autorizzazione di spesa per il contributo del comma 1057 era prevista nel comma 1063 della legge di bilancio 2019. Il comma 1060 prevede che il bonus venga concesso sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Le modalità applicative per le agevolazioni sono state definite con il decreto interministeriale 20 marzo 2019 (G.U. 6 aprile 2019). Con l’articolo 10-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 l’incentivo è stato esteso a tutti i veicoli elettrici e ibridi rientranti nelle categorie L a prescindere dalla potenza (quindi anche motocarrozzette e quadricicli a motore), mentre la misura del contributo è rimasta invariata. Per usufruire dell’incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, che ha eliminato la vecchia targa dei ciclomotori a cinque cifre e previsto l’obbligo della nuova tipologia di targa).
Con il decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 44-bis) si è poi estesa l’applicazione dell’incentivo (la proroga al 2020 era stata disposta dal DL n. 162/2019) anche nel caso in cui non vi sia la rottamazione di un analogo veicolo inquinante, mentre, nel caso di rottamazione di un qualsiasi veicolo (quindi anche un autoveicolo o un veicolo destinato al trasporto delle merci) lo stesso bonus è aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, mantenendosi la previsione che occorre essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi del veicolo che si rottama ovvero che lo sia un familiare convivente. Tali contributi sono riconosciuti, oltre che alle persone fisiche anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell’anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate. Il venditore ha l’obbligo di consegnare quello usato ricevuto dall’acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista. Il comma 1061 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo, recuperandolo sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IVA, dovute – anche in acconto – per l’esercizio in cui viene richiesto al PRA l’originale del certificato di proprietà e per i successivi. Il comma 1062 prevede per le imprese costruttrici o importatrici, l’obbligo di conservare specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore.
Si ricorda che il bonus è fruibile per l’acquisto di una delle seguenti categorie di veicoli, definite dall’art. 47 del Codice della Strada:
– categoria L1e: veicoli a due ruote fino a 50 cc e velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;
– categoria L2e: veicoli a tre ruote fino a 50 cc e velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;
– categoria L3e: veicoli a due ruote superiori ai 50 cc o con velocità massima
(qualunque sia il sistema di propulsione) superiore ai 45 km/h;
– categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche (motocicli con carrozzetta laterale);
– categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore ai 50 cc o velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore a 45 km/h;
– categoria L6e:

  • Quattro ruote
  • Massa inferiore o pari a 425 kg con carburante incluso (ma escluse batterie nel caso di veicolo ibrido o elettrico puro);
  • Velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h;
  • Cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata (benzina); o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 6 kW per gli altri motori a combustione interna (diesel); o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 6 kW per i motori elettrici;
  • Dotato di massimo due posti a sedere, incluso il sedile del conducente;
  • Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie


– categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e con massa a vuoto fino a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

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